LA COMMISSIONE ADOTTA NUOVI REGOLAMENTI ORIZZONTALI DI ESENZIONE PER CATEGORIA E NUOVI ORIENTAMENTI ORIZZONTALI

LA COMMISSIONE ADOTTA NUOVI REGOLAMENTI ORIZZONTALI DI ESENZIONE PER CATEGORIA E NUOVI ORIENTAMENTI ORIZZONTALI

Fonte: comunicato stampa Antitrust UE

la Commissione europea in data 1/06/2023, a seguito di una valutazione approfondita e di un riesame delle norme vigenti, ha adottato una revisione dei regolamenti orizzontali di esenzione per categoria sugli accordi di ricerca e sviluppo (R&S) e di specializzazione, accompagnata da una revisione degli orientamenti orizzontali.

I regolamenti e gli orientamenti riveduti forniscono alle imprese indicazioni più chiare e aggiornate per aiutarle a valutare la compatibilità dei loro accordi di cooperazione orizzontale con le norme UE in materia di concorrenza. I nuovi regolamenti entreranno in vigore il 1º luglio 2023, e gli orientamenti dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

Principali modifiche presenti nelle norme rivedute

I regolamenti esentano, a determinate condizioni, gli accordi di ricerca e sviluppo e di specializzazione dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le norme prevedono pertanto una zona di sicurezza (safe harbour) all’interno della quale determinati accordi beneficiano dell’esenzione per categoria dalle norme sulla concorrenza.

Le norme rivedute adottate oggi introducono le seguenti modifiche:

  • ampliano l’ambito di applicazione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di specializzazione per includere una gamma più vasta di accordi di produzione conclusi da più di due parti. Introducono inoltre un approccio più flessibile per il calcolo delle quote di mercato ai fini dell’applicazione dell’esenzione per categoria e comprendono indicazioni specifiche sulle modalità di applicazione di quest’ultima;
  • aumentano la chiarezza e la flessibilità per quanto riguarda il calcolo delle quote di mercato ai fini dell’applicazione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di ricerca e sviluppo e comprendono indicazioni su come applicarlo. In particolare, le norme rivedute attribuiscono maggiore peso alla tutela della concorrenza nell’innovazione, specialmente nei casi in cui non è possibile calcolare le quote di mercato e in questo contesto evidenziano i poteri della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza di revocare il beneficio dell’esenzione in singoli casi problematici;
  • aggiornano il capitolo introduttivo degli orientamenti alla luce della giurisprudenza più recente su concetti chiave come le pratiche concordate, la concorrenza potenziale, le restrizioni per oggetto e per effetto e le restrizioni accessorie. Il capitolo contiene inoltre nuove precisazioni sull’applicazione dell’articolo 101 TFUE agli accordi tra imprese comuni e le loro imprese madri e maggiori indicazioni su come applicare gli orientamenti agli accordi che prevedono la cooperazione in più tipi di attività (per esempio produzione e commercializzazione);
  • introducono, nel capitolo degli orientamenti orizzontali sugli accordi di produzione, una nuova sezione sugli accordi per la condivisione delle infrastrutture di telecomunicazione mobile che riflette le recenti pratiche di applicazione. Queste nuove indicazioni definiscono i fattori pertinenti per la valutazione di tali accordi e comprendono un elenco delle condizioni minime che le imprese devono rispettare per ridurre il rischio di violazione delle norme sulla concorrenza;
  • ampliano il capitolo degli orientamenti dedicato agli accordi di acquisto e vi introducono precisazioni per rispecchiare la prassi recente. Nel capitolo riveduto viene chiarita la distinzione tra l’acquisto in comune e i cartelli tra acquirenti, e si precisa in particolare che nell’acquisto in comune rientrano anche accordi in base ai quali gli acquirenti negoziano insieme le condizioni di acquisto, ma ciascuno di essi conclude l’acquisto in modo indipendente. Viene inoltre dato maggiore rilievo ai possibili effetti anticoncorrenziali sul lato dell’offerta a monte e vengono fornite indicazioni su determinate tattiche negoziali comuni, compreso il ricorso a interruzioni temporanee degli ordini;
  • viene ampliato il capitolo degli orientamenti dedicato agli accordi di commercializzazione, per inserirvi una nuova sezione sui consorzi offerenti e chiarimenti sulla distinzione con la turbativa d’asta;
  • viene rielaborato e ampliato il capitolo degli orientamenti dedicato allo scambio di informazioni per tenere conto della giurisprudenza e l’esperienza di applicazione più recenti. Il capitolo riveduto contiene ulteriori indicazioni sui seguenti aspetti: i) la nozione di informazioni sensibili sul piano commerciale; ii) i tipi di scambio di informazioni che possono costituire restrizioni della concorrenza per oggetto; iii) i potenziali effetti favorevoli sulla concorrenza dei pool di dati; iv) forme indirette di scambio di informazioni, tra cui gli accordi “hub and spoke”; v) la segnalazione di comportamenti anticoncorrenziali mediante annunci pubblici; e vi) misure pratiche che le imprese possono adottare per evitare le infrazioni, come la limitazione della portata dello scambio, il ricorso ad accordi di clean team o a fiduciari indipendenti e alla dissociazione pubblica;
  • viene modificato il capitolo degli orientamenti dedicato agli accordi di normazione per rendere più flessibile l’obbligo di partecipazione aperta al processo di definizione delle norme. Il capitolo riveduto precisa inoltre i) che la divulgazione di un tasso di royalty cumulativo massimo ad opera delle parti che hanno concluso un accordo di normazione non è anticoncorrenziale; e ii) che i partecipanti sono tenuti a divulgare i pertinenti diritti di proprietà intellettuale;
  • viene introdotto un nuovo capitolo degli orientamenti orizzontali relativo agli accordi di sostenibilità per chiarire che le norme in materia di antitrust non ostacolano gli accordi tra concorrenti che perseguono un obiettivo di sostenibilità. I nuovi orientamenti contengono una definizione ampia di obiettivi di sostenibilità, basata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ed elencano vari esempi di accordi di sostenibilità che generalmente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Le nuove norme forniscono inoltre una zona di sicurezza “elastica” per gli accordi di normazione in materia di sostenibilità che soddisfano determinate condizioni. Specificano inoltre in che modo un accordo di sostenibilità possa beneficiare di un’esenzione descrivendo i tipi di vantaggi che possono essere presi in considerazione. Il nuovo capitolo contiene anche esempi ipotetici di applicazione dell’articolo 101 TFUE. Il nuovo capitolo sulla sostenibilità ricorda inoltre alle imprese che desiderano concludere un accordo sulla sostenibilità che possono richiedere alla Commissione orientamenti informali per garantire il rispetto delle norme UE in materia di concorrenza. Questi orientamenti possono integrare il quadro generale di analisi definito nel nuovo capitolo sulla sostenibilità.
  • PER APPROFONDIRE: Antitrust (europa.eu)